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Vendita sigarette elettroniche

Determinazione Agenzia delle accise, dogane e monopoli 9/9/2022 prot.406666/RU:

Autorizzazione alla vendita di prodotti (*) da parte di farmacie, parafarmacie ed esercizi di
vicinato.
Con la Determinazione Agenzia delle accise, dogane e monopoli 9/9/2022 prot. 406666/RU,
vengono definite le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita dei (*) prodotti di cui
all’art. 62-quater.1, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
I prodotti in questione sono quelli “diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti
nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione,
l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al
loro consumo”; in pratica si tratta delle cosiddette “sigarette elettroniche”.

Esercizi legittimati. Sono legittimati alla vendita al pubblico di questi prodotti gli esercizi di
vicinato, come definiti dall’articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le
farmacie e le parafarmacie.

Istanza. Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie per esercitare l’attività di vendita
al pubblico di questi prodotti, inoltrano all’Ufficio dei monopoli competente per territorio
l’istanza di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 62-quater.1, comma 13, decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L’Ufficio dei monopoli, entro 30 giorni dal ricevimento
dell’istanza, verificato il possesso dei requisiti, rilascia l’autorizzazione, ferma restando la
diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli
eventuali ulteriori titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività.

Le modalità e i requisiti, stabiliti dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, Area monopoli, per
l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina ad eccezione dei
dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, sono:

  1. prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;
  2. effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
  3. non discriminazione tra i canali di approvvigionamento.

Validità della autorizzazione. L’autorizzazione ha validità biennale. L’eventuale istanza di
rinnovo deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione medesima
utilizzando lo stesso modulo previsto per il rilascio. L’autorizzazione non abilita alla
preparazione o confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Requisiti. La determinazione in oggetto definisce i requisiti richiesti, tra i quali, limitatamente
agli esercizi di vicinato, il requisito della prevalenza calcolato secondo le modalità previste dalla
determinazione a seconda che si tratti di primo rilascio o di rinnovo.

Delegato alla gestione. Nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al
medesimo titolare (o anche in caso di un unico punto vendita se il titolare si avvale stabilmente
di un terzo soggetto per le attività inerenti alla vendita di questi prodotti) è fatto obbligo di
nominare un delegato alla gestione per ciascun punto vendita.

Addetto alla vendita con facoltà di sostituzione durante le temporanee assenze. Il titolare
dell’autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione può nominare uno o più addetti
alla vendita con facoltà di sostituzione del titolare o del delegato se nominato, durante le
temporanee assenze di questi.
La nomina è effettuata inviando comunicazione via pec o raccomandata all’Ufficio ADM
territorialmente competente indicando le generalità dell’addetto, l’indirizzo in cui è ubicato
l’esercizio, allegando la dichiarazione resa dall’addetto ai sensi del DPR 445/2000 di non
trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione dei numeri 4,
6 e 9, della DD 29/3/2021 n. 92923 e copia di valido documento di identità del dichiarante.
L’Ufficio procede alla relativa annotazione sull’apposita applicazione informatica.
Durante le temporanee assenze del titolare e del delegato alla gestione, l’addetto assicura che
l’attività di vendita di p.l.i., svolta personalmente o in collaborazione con altro personale
dipendente, avvenga nel rispetto degli obblighi di legge, in particolare in materia di divieto di
vendita ai minori, con accertamento dell’età dell’acquirente ove non manifesta, rendendo
altresì disponibili, ai funzionari dell’ADM, registri e documenti contabili ai fini dello svolgimento
dei controlli di competenza.
Il titolare dell’autorizzazione risponde in ogni caso dell’operato dei soggetti delegati alla
gestione nonché degli addetti alla vendita con facoltà di sostituzione durante le temporanee
assenze.

Registro degli esercizi autorizzati. Gli Uffici dei monopoli hanno istituito un registro degli
esercizi autorizzati distintamente per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, nel quale
sono riportati gli elementi identificativi degli esercizi stessi, la data di autorizzazione e gli
estremi di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati.

Risoluzione n. 75/E del 14 dicembre 2022 – Agenzia delle Entrate

Il codice tributo “5483”, denominato “Imposta di consumo per i prodotti che contengono
nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504”, è stato definito su richiesta delle Dogane per consentire il versamento dell’imposta di
consumo nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”
del modello “F24 Accise”.
La norma prevede che i prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti
nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione,
l’assorbimento di tale sostanza dall’organismo, anche tramite involucri funzionali al loro
consumo, in pratica le sigarette elettroniche, siano assoggettati all’imposta di consumo pari a
22 euro per chilogrammo.

Ultima modifica: 8 Agosto 2023 alle 14:20

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