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Altre notizie utili su notifica sanitaria imprese alimentari

D.D. 30 OTTOBRE 2017 N. 673 – ALLEGATO 2: COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL’IMPRESA ALIMENTARE AL FINE DEL CONTROLLO UFFICIALE.

Al fine del controllo ufficiale, risulta necessario che l’operatore del settore alimentare (OSA) comunichi all’ASL, per ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo, alcuni elementi aggiuntivi ad integrazione di quanto contenuto nell'”All A – Notifica sanitaria”.
La trasmissione di questi dati si rende necessaria per consentire alle ASL di classificare con maggior precisione la tipologia di attività degli operatori, mantenere aggiornate le informazioni richieste da parte del Ministero della Salute, organizzare con efficienza l’attività di vigilanza programmando le attività di controllo ufficiale sulla base di criteri di rischio ed inoltre per verificare l’obbligo di pagamento delle tariffe previste dal D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 194 e s.m.i..
Pertanto, l’Allegato 2 “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale” deve pervenire all’ASL competente per il controllo dello stabilimento contestualmente, ovvero senza ritardo, rispetto alla trasmissione della notifica sanitaria al SUAP, ma non fa parte della notifica sanitaria e non è richiesto che sia allegato a questa; la sua trasmissione all’ASL é necessaria e potrà essere nuovamente prescritta in ambito di controllo ufficiale; l’Allegato 2 deve essere inviato direttamente all’ASL, tramite PEC.
L’OSA dovrà conservare copia della “Comunicazione” trasmessa e la ricevuta PEC.
L’Allegato 2 non deve essere inviato da parte degli operatori del settore alimentare che producono esclusivamente prodotti primari.
L’Allegato 2 non deve essere trasmesso in caso di subingresso, di cessazione o di sospensione temporanea dell’attività.
Nella D.D. 30 ottobre 2017 n. 673 sono contenuti ulteriori Allegati ed adempimenti a cui l’OSA deve attenersi se rientra nei casi previsti.

D.D. 17 MAGGIO 2019 N. 392 – ALLEGATO 2: COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CENTRO VACANZA PER MINORI AL FINE DEL CONTROLLO UFFICIALE.

Il centro di vacanza, in caso di preparazione e/o somministrazione, dovrà inviare direttamente al SIAN dell’ASL territorialmente competente, tramite pec (o posta elettronica), le informazioni necessarie per il controllo ufficiale contenute nell’allegato 2 della D.D. 17 maggio 2019 n. 392; questa trasmissione dovrà avvenire contestualmente (ovvero senza ritardo) rispetto alla trasmissione della SCIA centro vacanza al Comune o al SUAP. E’ facoltà dell’ASL richiedere al Centro vacanze ulteriore documentazione e/o informazioni utili al fine del controllo ufficiale.

A titolo esemplificativo, si descrivono alcuni casi.

  1. Il Centro vacanza si avvale di forme di ristorazione riconducibili alla gestione famigliare o ad un operatore del settore alimentare (OSA) già notificato: non é necessaria la notifica sanitaria; il tipo di refezione adottata ed i riferimenti all’eventuale OSA devono essere comunicati da parte del Centro direttamente al SIAN dell’ASL utilizzando l’allegato 2.
  2. Centri vacanza in scuole (o altre strutture autorizzate alla refezione nel periodo scolastico) dove l’OSA che produce/somministra è il medesimo che se ne occupa durante l’anno scolastico: se il Centro si avvale di OSA già registrati da parte dell’ASL per la medesima attività, la notifica sanitaria non è necessaria; il Centro deve trasmettere l’allegato 2 per segnalare quale OSA effettuerà il servizio di preparazione e di somministrazione di pasti.
  3. Centri vacanza in stabilimenti differenti da scuole (es. parrocchie, centri sportivi, ecc…) dove è presente una cucina per la preparazione dei pasti già notificata/autorizzata: se il Centro si avvale di OSA già registrati da parte dell’ASL per la medesima attività, la notifica sanitaria non è necessaria; il Centro deve trasmettere l’allegato 2 per segnalare quale OSA effettuerà il servizio di preparazione e di somministrazione di pasti.
  4. Centri vacanza in scuole (o altre strutture autorizzate alla refezione nel periodo scolastico) o in stabilimenti differenti da scuole dove l’OSA che produce/somministra è diverso rispetto a quello attivo durante il restante periodo dell’anno: l’OSA deve trasmettere una notifica sanitaria ai fini della registrazione, precisando se la notifica riguarda la produzione o la somministrazione dei pasti o entrambe le attività. L’invio della notifica sanitaria avverrà tramite la “SCIA Centri vacanza” nel caso sia il Centro vacanza stesso che notifica la produzione/somministrazione dei pasti. Nel caso si tratti di un OSA diverso dal Centro vacanza la notifica sanitaria dovrà essere trasmessa secondo l’iter di legge. Il Centro trasmette direttamente al SIAN dell’ASL le pertinenti informazioni contenute nell’allegato 2.
  5. Centri vacanza in strutture dove il pasto è veicolato da Ditta già notificata mentre la somministrazione è svolta da parte del Centro: se non esente in quanto rientrante nell’ambito “famigliare”, l’attività di somministrazione deve essere notificata ai fini della registrazione e il Centro trasmette direttamente al SIAN dell’ASL le pertinenti informazioni contenute nell’allegato 2.
  6. Centri vacanza in stabilimenti (es. parrocchie, centri sportivi, ecc…) dove si intende allestire ex novo una cucina per l’uso stagionale: il Centro vacanza deve notificare tramite la “SCIA Centri vacanza” la propria attività di produzione/somministrazione di pasti. Il Centro trasmette direttamente al SIAN dell’ASL le pertinenti informazioni contenute nell’allegato 2.
Ultima modifica: 8 Marzo 2023 alle 14:46

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