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Artigiano non alimentare

La presente procedura si rivolge alle attività artigiane non alimentari che non siano però già regolamentate da norme specifiche in materia.

Sono escluse quindi le attività artigiane come acconciatori, estetisti, attività funebri, tintolavanderie, tatuaggi e piercing, e tutte le attività artigiane alimentari, per le quali si rimanda alle specifiche procedure.

Il 9 gennaio 2009 è stato approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte il nuovo Testo Unico per l’Artigianato ( L.R. 14 gennaio 2009 n. 1 – B.U. n. 3 del 22/1/2009) che sostituisce la vecchia L.R. 9 maggio 1997 n. 21 . Più agile e flessibile del precedente, il Testo Unico è frutto di un lavoro lungo e articolato concertato, in tutte le sue fasi, con le associazioni di categoria artigiane (Confartigianato, CNA, CasArtigiani).

Un provvedimento normativo al passo con i tempi, in grado di adattarsi ai diversi scenari economici e dare risposte adeguate alle esigenze delle imprese.

Tra le principali novità introdotte è la semplificazione burocratica e snellimento normativo che consentiranno una notevole riduzione dei tempi necessari per l’avvio delle imprese.

Maggiore enfasi viene data all’Eccellenza Artigiana – oggi protagonista del comparto con oltre 2500 imprese insignite del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana". A ribadire l’importanza che ha acquisito questo "titolo" viene istituito un sistema di controlli sul mantenimento dei requisiti richiesti alle imprese in possesso del marchio o del titolo di "Maestro artigiano".

Il 23 aprile 2013 è stata promulgata la L.R. 23 aprile 2013 n. 5 . Modifiche della L.R. 14 gennaio 2009 n. 1 e della L.R. 9 dicembre 1992 n. 54 – B.U. n. 17 – Supplemento 1 del 30/04/2013.

L’intervento normativo è volto a semplificare ulteriormente l’iter burocratico per l’acquisizione della qualifica di impresa artigiana attraverso:

la soppressione dell’Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro imprese (art. 22 Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese);
l’eliminazione delle Commissioni provinciali per l’artigianato (art. 24 Abrogazione di norme).

Le funzioni amministrative concernenti l’annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese sono delegate alle Camere di Commercio alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle sedi INPS provinciali.

Quindi l’attivazione di una attività artigianale come quelle sopra descritte può essere effettuata presso la CCIAA e non richiede incombenze procedurali nei confronti del SUAP.

Nel caso in cui il Comune lo richieda, è prevista una semplice Comunicazione al SUAP con la quale si rende edotto il Comune in cui si svolge attività l’avvio della medesima, con informazione sulle sue caratteristiche di massima ed eventuali modifiche che dovessero intercorrere nel tempo.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56

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