Comune di Neive - Comune di Neive

Attività di noleggio con conducente

Sosta dei mezzi

I mezzi da noleggio devono sostare all’interno delle rimesse. Nei Comuni in cui non è esercitato il servizio taxi, l’amministrazione comunale può autorizzare i veicoli da noleggio allo stazionamento sulle aree pubbliche; è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.

Regolamento

Compete alla Provincia la predisposizione di un “Regolamento tipo” sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea, quindi anche del noleggio con conducente. I Comuni adottano il proprio Regolamento sull’esercizio di tali servizi in conformità al “Regolamento tipo” provinciale.

Rinnovo dell’autorizzazione

Non occorre più procedere al rinnovo della autorizzazione, in quanto il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 ha aggiunto il comma 2 all’ Art. 11 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.) che prevede che in deroga a quanto previsto dall’ Art. 13 T.U.L.P.S. , le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa Legge (tra cui figura anche l’ Art. 86 T.U.L.P.S. , alla quale era sottoposta anche l’attività di noleggio con conducente n.d.r.), la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

Inoltre, pochi mesi dopo il D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481 ha abrogato l’ Art. 158 T.U.L.P.S. , che sottoponeva l’attività di noleggio con conducente alla licenza dell’ Art. 86 T.U.L.P.S. . A seguito di questa abrogazione, l’attività di noleggio con conducente non è più sottoposta al TULPS, per cui neanche all’obbligo del rinnovo dei titoli autorizzativi.

Eccezione al non obbligo di rinnovo della autorizzazione

Occorre però prendere atto che alcuni Regolamenti comunali prevedono il rinnovo delle autorizzazioni, con il conseguente controllo dei requisiti, e che in tali casi la frequenza del rinnovo è definita dal Regolamento comunale stesso. Pertanto in questi casi occorre procedere, prima della scadenza, alla presentazione della richiesta di rinnovo. L’esercente deve tenere copia dei moduli presentati, unitamente alla prova dell’avventa ricezione da parte dello SUAP, insieme alla autorizzazione, per poterli esibire in caso di controlli. Lo SUAP procede ad effettuare i controlli e, entro i termiti definiti dal Regolamento comunale, comunica l’eventuale presenza di motivi che ostano al rinnovo dell’autorizzazione; in assenza di tale comunicazione, il procedimento si intende concluso positivamente.

Sede e rimessa

La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
E’ possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti.

Conferimento

Il titolare di una licenza NCC può associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprietà collettiva, o in cooperative di servizi, o associarsi in consorzio tra
imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge. In questi casi il titolare della
licenza NCC conferisce la propria licenza alla “società” come sopra individuata.
Se successivamente il titolare vuole trasferire definitivamente tale licenza, deve prima
rientrarne in possesso, i quanto non è possibile procedere alla cessione di una azienda di NCC
se prima non si ha la disponibilità dell’azienda stessa, ovvero si potrà procedere alla cessione
solamente dopo che l’interessato sia rientrato in possesso dell’autorizzazione.
Si deve però tenere presente che l’uscita dal conferimento può avvenire solamente per
esclusione, decadenza o recesso e in questo secondo caso l’interessato potrà rientrare in
possesso dell’autorizzazione 12 mesi dopo aver formalizzato il proprio recesso dal
conferimento.

Ultima modifica: 3 Novembre 2023 alle 16:35

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