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Centri vacanza per minori

Definizione

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo.

Tali servizi possono essere svolti sia in immobili o su aree appositamente attrezzate, sia presso strutture ricettive regolarmente in attività.

I servizi di vacanza possono essere diurni o con pernottamento e con o senza preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

I servizi di vacanza possono accogliere minori fra i 6 e i 18 anni; i minori di età inferiore a 6 anni (3-6 anni) possono essere accolti purché i centri siano provvisti di idonee attrezzature e di personale professionalmente e numericamente adeguato secondo quanto indicato dalla normativa vigente.

La capacità ricettiva complessiva non può superare di norma i 100 posti. Nel caso in cui tale numero sia superato occorre che il servizio sia organizzato per gruppi ciascuno dei quali non sia superiore alla capacità ricettiva di 100 posti.

La programmazione delle attività nei servizi di vacanza dovrà assicurare pari trattamento per tutti gli utenti senza distinzioni di fede, etnia, sesso, ecc. Eventuali disabilità dei minori non possono costituire causa di esclusione dal servizio.

Presentazione della SCIA per l’esercizio dei Servizi di vacanza

L’avvio del servizio di vacanza è subordinato alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da trasmettere al Comune territorialmente competente. Detto procedimento non soggiace alle procedure in materia di SUAP, tranne nel caso in cui venga attivato un Centro di vacanza che preveda attività di ristorazione che necessiti di presentazione di SCIA ai sensi dell’ Art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 (notifica sanitaria). Il Comune, ricevuta la SCIA, trasmette la documentazione all’Azienda Sanitaria Locale o al Comune di Torino che esercitano l’attività di vigilanza ciascuno per il territorio di competenza.

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità deve essere comunicata, entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio, che la trasmetterà tempestivamente ai soggetti titolari della funzione di vigilanza. Come indicato sulla modulistica la comunicazione va effettuata mediante la presentazione di un nuovo modello di SCIA che seguirà la stessa procedura di cui sopra.

Oltre alla SCIA per il centro di vacanza, in caso di preparazione e/o somministrazione, il Centro vacanza dovrà inviare direttamente al SIAN dell’ASL territorialmente competente, tramite pec (o posta elettronica), le informazioni necessarie per il controllo ufficiale contenute nell’allegato 2 della D.D. 17 maggio 2019 n. 392 ; questa trasmissione dovrà avvenire contestualmente (ovvero senza ritardo) rispetto alla trasmissione della SCIA Centro vacanza al Comune o al SUAP. E’ facoltà dell’ASL richiedere al Centro vacanze ulteriore documentazione e/o informazioni utili al fine del controllo ufficiale.

Centri di vacanza con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande

La ristorazione in ambito dei centri di vacanza, in quanto forma di preparazione e somministrazione a terzi di alimenti, nonché forma di ristorazione collettiva, è un’attività soggetta a notifica e successiva registrazione ai sensi dell’ Art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 .

L’obbligo di presentazione della SCIA per queste strutture è legato all’esistenza di un’attività di ristorazione intesa come preparazione di alimenti da parte di personale appositamente dedicato, per la successiva somministrazione.

E’ altresì obbligatoria la presentazione di SCIA anche nei casi di sola somministrazione di pasti veicolati in multi-razioni forniti da Ditte registrate.

Per le tipologie di attività che sono soggette alla presentazione di SCIA, occorre seguire l’iter amministrativo applicato nel Comuni/ASL di riferimento, presentando al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL competente per territorio la documentazione richiesta per ogni fattispecie.

Sono invece escluse dalla presentazione di notifica sanitaria ai fini della registrazione le
strutture che si avvalgono di forme di ristorazione già autorizzate o quelle adibite a soggiorno
temporaneo di gruppi di persone autogestiti con forme di ristorazione riconducibili
all’autoconsumo familiare (esempio genitore che partecipa al centro oppure volontari del
gruppo che partecipano alla vita del centro).

Se queste ultime si avvalgono per la preparazione dei pasti di un cuoco, anche non
professionale, appositamente incaricato per tale preparazione, è necessaria la notifica come
ristorazione collettiva.

In ogni caso i soggetti che si occupano della preparazione e somministrazione dei pasti devono essere adeguatamente informati/formati per garantire la sicurezza alimentare adottando corrette prassi igieniche.

Sicurezza e copertura assicurativa

Il titolare dell’attività del centro di vacanza per minori dovrà fornire idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compreso il personale operante.

Vigilanza e controllo

L’attività dei servizi di vacanza è soggetta a vigilanza e controllo da parte delle competenti Commissioni di vigilanza delle ASL o del Comune di Torino, ciascuna per il proprio ambito di competenza.

Informazione all’utenza

I soggetti gestori dei servizi di vacanza per minori, al fine di consentire un’adeguata informazione del servizio offerto, avranno cura di informare i genitori in merito alle regole di funzionamento del servizio, nonchè di tenerle affisse presso il centro, specificando:

  • l’utenza alla quale è destinato il servizio;
  • il numero massimo dei minori accolti distinti eventualmente per gruppi omogenei d’età o per orari o periodi;
  • i criteri di accesso e la documentazione richiesta;
  • orari di apertura e chiusura, e orario pasti;
  • il luogo/luoghi dove si svolgerà il servizio;
  • modalità del funzionamento del servizio;
  • prestazioni e servizi forniti agli utenti;
  • tariffe applicate;
  • regole di comportamento dei fruitori e del personale;
  • programmazione, calendario e orario delle attività svolte differenziate per fasce d’età;
  • il nominativo del responsabile del servizio;
  • organigramma del personale;
  • numeri utili;
  • ogni altra informazione utile ai genitori.

    Deve essere predisposto un registro dei minori iscritti e un registro giornaliero dei minori frequentanti.

    Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39

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