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Commercio di vicinato

Vendita di merci ingombranti

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano prevalentemente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili), può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di un atto di impegno d’obbligo tra Comune ed operatore che delimiti la superficie di vendita e costituisce integrazione alla SCIA e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta.

Consumo immediato dei prodotti di gastronomia venduti

L’ Art. 3 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 dice che:

"… le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, … sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: … f) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie …"

Quindi gli esercenti dei negozi alimentari di vicinato possono consentire ai clienti il consumo immediato dei prodotti venduti, mettendo a disposizione locali e arredi dell’azienda, purchè non vi sia alcun tipo di assistenza e/o servizio fornito al cliente stesso.

Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39

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