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Pubblico spettacolo temporaneo

ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO

Una manifestazione temporanea è uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto al pubblico in un preciso arco temporale (con una data di inizio e di fine), cioè è un evento caratterizzato principalmente dalla sua brevità”; per attività temporanee si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione (vedi sotto), l’installazione di giostre o attrazioni di spettacolo viaggiante e l’attività circense.

Quando va presentata la pratica

L’autorizzazione/SCIA ex art. 68/69 è richiesta per gli spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico; per quelli in luogo aperto/esposto al pubblico è richiesta solo se svolti con le caratteristiche dell’imprenditorialità.

Chi può organizzarle

Le attività temporanee di pubblico spettacolo possono essere organizzate in forma imprenditoriale o anche da soggetti che non svolgono professionalmente tale attività; possono essere svolte dentro il proprio esercizio commerciale o altro locale pubblico o aperto al pubblico, o ancora in una area pubblica o aperta al pubblico.

Autorizzazioni – Segnalazioni necessarie

Per queste attività occorre la procedura della licenza di esercizio per gli articoli 68 e 69. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA.

Verifiche per le aree di effettuazione

Per le aree in cui si effettueranno le attività oggetto di autorizzazione o di SCIA ex artt. 68-69, se via siano delimitazione degli spazi e strutture per lo stazionamento del pubblico, occorre effettuare una verifica di incolumità di pubblico spettacolo ex Art. 80 T.U.L.P.S. , secondo le modalità previste all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS (sopra i 200 partecipanti si esprime la Commissione di Vigilanza; nel caso di partecipanti pari o inferiori a 200 si presenta una relazione di un tecnico abilitato).

Mentre, sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 , tra gli altri, i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al suddetto decreto.

Pertanto, nel caso di luoghi all’aperto privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, anche se vi siano palchi e pedane (la cui altezza non rileva più ai fini dell’esclusione o meno dall’applicazione del D.M.) e/o attrezzature elettriche (purché installate in luoghi non accessibili al pubblico), non si applica il D.M. 19 agosto 1996 (e non necessita l’autorizzazione ex Art. 80 T.U.L.P.S. ), fermo restando il Titolo IX del DM stesso.

Si riporta il predetto Titolo IX:

L’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.

L’eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del
pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di
esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola
d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e
l’idoneità dei mezzi antincendio.

Eccezioni per gli esercizi di somministrazione

Art. 15 L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 s.m.i.

Per gli esercizi di somministrazione non è richiesta la presentazione della pratica in oggetto nei casi di installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi o di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché di effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

  • non venga imposto il pagamento di un biglietto d’ingresso, né l’aumento del prezzo delle consumazioni;
  • non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
  • vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

    Manifestazioni "ripetute"

    Nel caso di manifestazioni che hanno richiesto la convocazione della Commissione di Vigilanza, se ripetute entro i due anni dalla convocazione stessa, alle stesse condizioni della precedente, non sussiste la necessità di richiedere nuovamente l’agibilità (riferimento: art. 141, comma 3 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940 n. 635 , come modificato
    dall’ Art. 4 D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 , che stabilisce che "…omissis… non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.").

    Calcolo del livello di rischio

    D.G.R. 29 dicembre 2014 n. 59-870

    Al fine di garantire livelli di assistenza adeguata, in occasione di manifestazioni ed eventi, viene chiesto agli organizzatori di inviare al 118 un documento di autovalutazione del livello di rischio. In relazione al livello di rischio riscontrato il modello va inviato con almeno 15 gg di anticipo rispetto alla data di effettuazione per eventi con rischio molto basso o basso, con almeno 30 gg di anticipo per eventi con rischio moderato o elevato, con almeno 45 gg di anticipo per eventi con rischio molto elevato.

    Preavviso di pubblica manifestazione

    Art. 18 T.U.L.P.S.

    Gli organizzatori di pubbliche manifestazioni devono darne preavviso al Questore almeno tre giorni prima dell’evento.

    Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39

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