Requisiti generali
I centri di vacanza possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., fatto salvo quanto specificato per ciascuna tipologia suddetta.
L’attivazione dei centri di vacanza in immobili a destinazione d’uso definita da specifiche norme di settore (es. strutture ricettive, sociali, ecc.) è possibile se la struttura possiede i relativi titoli autorizzativi di settore. I locali e gli spazi utilizzati devono rispettare il requisito dell’adattabilità (rif. D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e s.m.i.), fatte salve norme specifiche relative ad autorizzazione di settore.
Le strutture o le aree devono possedere spazi ben distinti e attrezzati per l’attività comunitaria, l’alimentazione e per i servizi generali. In particolare, se le attività si svolgono in locali o aree fruite da altri utenti, le attività destinate ai minori dovranno essere debitamente circoscritte.
Centri di vacanza diurni
I centri di vacanza diurni possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa.
Oltre ai requisiti generali sopra detti l’immobile o l’area ospitante il centro di vacanza diurno deve disporre di idoneo riparo, di cassetta di primo soccorso e dei seguenti servizi igienici ad uso esclusivo:
- almeno due fino a 50 utenti,
- almeno tre fino a 100 utenti,
- almeno uno ogni 50 utenti oltre i 100 utenti in aggiunta ai suddetti.
Centri di vacanza con pernottamento
Il centro di vacanza con pernottamento può essere avviato esclusivamente nelle strutture specificatamente attivate come:
- strutture ricettive extralberghiere di cui alla L.R. 3 agosto 2017 n. 13 e successivo regolamento di attuazione;
- aziende alberghiere di cui alla L.R. 11 marzo 2015 n. 3 e D.P.G.R. 15 maggio 2017 n. 9/R ;
- aziende agrituristiche di cui alla L.R. 23 febbraio 2015 n. 2 e D.P.G.R. 1 marzo 2016 n. 1/R e s.m.i.;
- strutture ricettive montane di cui alla L.R. 18 febbraio 2010 n. 8 e D.P.G.R. 11 marzo 2011 n. 1/R (in particolare i rifugi escursionistici);
- complessi ricettivi all’aperto di cui alla L.R. 31 agosto 1979 n. 54 e s.m.i..
Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39