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Requisiti locali per centri vacanza per minori

Requisiti generali

I centri di vacanza possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., fatto salvo quanto specificato per ciascuna tipologia suddetta.

L’attivazione dei centri di vacanza in immobili a destinazione d’uso definita da specifiche norme di settore (es. strutture ricettive, sociali, ecc.) è possibile se la struttura possiede i relativi titoli autorizzativi di settore. I locali e gli spazi utilizzati devono rispettare il requisito dell’adattabilità (rif. D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e s.m.i.), fatte salve norme specifiche relative ad autorizzazione di settore.

Le strutture o le aree devono possedere spazi ben distinti e attrezzati per l’attività comunitaria, l’alimentazione e per i servizi generali. In particolare, se le attività si svolgono in locali o aree fruite da altri utenti, le attività destinate ai minori dovranno essere debitamente circoscritte.

Centri di vacanza diurni

I centri di vacanza diurni possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa.

Oltre ai requisiti generali sopra detti l’immobile o l’area ospitante il centro di vacanza diurno deve disporre di idoneo riparo, di cassetta di primo soccorso e dei seguenti servizi igienici ad uso esclusivo:

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