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Requisiti professionali per vendita prodotti fitosanitari

Il preposto ai locali di vendita di prodotti fitosanitari deve essere in possesso del certificato di abilitazione.

In ogni punto vendita di prodotti fitosanitari deve quindi essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, che sia in possesso del relativo certificato di abilitazione e dunque che abbia capacità e idoneità a fornire adeguate informazioni all’utilizzatore sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti, ecc.

Nello specifico, a decorrere dalla data stabilita dall’ Art. 8 D. Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 e s.m.i.,chiunque intenda svolgere una attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell’allegato I dello stesso Decreto.

Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le precedenti abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 e s.m.i..

Il certificato di abilitazione è valido cinque anni ed alla scadenza è rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.

A richiesta dell’interessato in possesso di attestato dell’esame del corso di formazione per venditori di prodotti fitosanitari conseguito entro il 25 novembre 2014 ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 e s.m.i. secondo le modalità regolamentari previste dalla D.G.R. 5 agosto 2003 n. 7-10295 , gli Enti competenti rilasciano (o rinnovano) il certificato di abilitazione alla vendita.

Con la D.G.R. 9 luglio 2021, n. 26-3513 la Regione Piemonte ha ridefinito le disposizioni attuative in materia di formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti, compreso caratteristiche e struttura dei relativi corsi di formazione.

Ultima modifica: 20 Luglio 2021 alle 09:42

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