L’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è consentito previo possesso di un attestato di
frequenza e profitto, in esito al superamento di un apposito esame, al termine di specifici
percorsi formativi volti a garantire l’acquisizione di adeguante conoscenze tecnico-professionali
sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno
all’apparato cutaneo che possono derivare dalle tecniche impiegate.
I corsi sono tenuti da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione, conformemente
alle norme vigenti in materia di formazione.
I percorsi formativi prevedono:
a) per l’esercizio dell’attività di tatuaggio, un corso teorico-pratico di almeno 1500 ore
complessive di cui 500 ore di tirocinio o, in tutto o in parte, di laboratorio, al termine del quale
è rilasciato dalla Regione l’attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo
superamento di apposito esame;
b) per l’esercizio dell’attività di piercing, un corso teorico-pratico di almeno 500 ore
complessive di cui 200 ore di tirocinio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l’attestato
di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame.
Il completamento di uno dei percorsi formativi di cui sopra esonera dalla frequenza delle ore di
lezione dedicate a materie in comune in caso di partecipazione ad altro corso di cui al
medesimo comma.
Requisiti per l’accesso ai percorsi formativi
a) il compimento del diciottesimo anno di età;
b) l’adempimento dell’obbligo scolastico.
Esenzioni dai percorsi formativi
Gli obblighi formativi non si applicano agli operatori che sono in possesso dell’attestato di
competenza regionale afferente al profilo professionale di operatore di tatuaggi e piercing,
conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte o da altre regioni e realizzati
da enti accreditati alla formazione in Piemonte o in altre regioni, fatto salvo l’accertamento
dell’equivalenza del titolo per i corsi realizzati in regioni che non abbiano provveduto a
regolamentare la formazione per l’esercizio dell’attività di tatuaggio.
Gli obblighi formativi riferiti all’attività di piercing non si applicano agli operatori che eseguono
il solo piercing al lobo dell’orecchio.
Aggiornamento obbligatorio
Chi esercita l’attività di tatuaggio e piercing, esclusi i soggetti che eseguono il solo piercing al
lobo dell’orecchio, è tenuto a partecipare ogni quattro anni a corsi di aggiornamento autorizzati
dalla Regione e erogati dai soggetti accreditati.