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Scarichi idrici

La presente procedura riguarda principalmente gli scarichi idrici in ambito civile.

Gli scarichi idrici sono disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che prevede l’obbligo di conseguirne l’autorizzazione come previsto dall’ Art. 124 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .

Per scarico si intende una qualsiasi immissione tramite un sistema stabile di collettamento che, senza soluzione di continuità, ed indipendentemente dalla natura inquinante, collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (un corpo idrico superficiale, il suolo, il sottosuolo o la rete fognaria), anche sottoposto a preventivo trattamento di depurazione.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 , riguardante anche le disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento, permette lo scarico sul suolo o negli strati superficiali nel caso di nuclei abitativi isolati ovvero laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi.

La sezione III parte 1 “Ambiente” del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 detta i regimi amministrativi per le differenti casistiche di attività (artt. 124, 125, 107, 165 e 104).

L’autorizzazione agli scarichi può essere soggetta ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) qualora ricada nelle seguenti condizioni:

  • scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati;
  • scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento;
  • scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche;
  • scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche;
  • scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche.

In tal caso si rimanda alla procedura specifica in materia.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Edilizia
Ultima modifica: 23 Ottobre 2024 alle 15:51

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