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Spettacolo viaggiante Attrazioni

Gli spettacoli viaggianti sono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti con attrezzature mobili e sono classificate in sei sezioni nell’elenco tipologico delle attività istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo:

  • Sezione I – Piccole, medie e grandi attrazioni;
  • Sezione II – Balli a palchetto o balere;
  • Sezione III – Teatri viaggianti;
  • Sezione IV – Circhi equestri;
  • Sezione V – Esibizioni moto-auto acrobatiche;
    Sezione VI – Spettacolo di strada (che però sono esclusi dall’obbligo di licenza).Prima di essere utilizzata l’attrazione deve essere registrata presentando istanza di registrazione, ai fini di ottenerne il relativo codice identificativo, presso il SUAP del Comune dove è stata costruita o dove è utilizzata per la prima volta o dove si trova la sede sociale del gestore o dove è resa disponibile per i controlli previsti. Il codice identificativo dovrà essere riportato su una targa da fissare in posizione stabile e visibile sull’attrazione. Anche in caso di utilizzo di attrazioni già operanti in altri Stati è necessario ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo.

    Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Limitatamente alle “piccole attrazioni”, ai “balli a palchetto (o balere)”, ai “teatrini di burattini (o marionette)” e alle “arene ginnastiche”, il suddetto parere è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal D.M. 18 maggio 2007 e smi.

    In caso di cessione il nuovo gestore/proprietario dovrà richiedere la volturazione a proprio nome degli atti di registrazione della attrazione al SUAP del Comune dove la registrazione è avvenuta; se l’attrazione è destinata al di fuori del territorio italiano sarà invece il cedente a comunicare al Comune la cessione. In caso di dismissione si dovrà restituire la targa della attrazione.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare una attività di spettacolo viaggiante, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Disponibilità dell’attrazione: è necessario dimostrare il titolo giuridico della disponibilità della o delle attrazione/i oggetto dell’autorizzazione.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 29 Ottobre 2021 alle 16:58

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